Le
società di persone sono società definite tali in
quanto in esse prevale l'elemento soggettivo, rappresentato dai
soci, rispetto al capitale. È l'unico tipo di società non
commerciale. Può esercitare solo le attività previste dall'art.
2135 del codice civile. Nelle società di persone, i soci (con
l’eccezione dei soci accomandanti della s.a.s.) rispondono
illimitatamente e solidalmente per qualsiasi debito contratto
nell’esercizio dell’attività. Per i debiti contratti dalla società,
cioè, i soci sono chiamati a rispondere sia con il proprio
patrimonio privato che con quello della società. I beni personali
possono essere salvaguardati solo in virtù del fatto che i
creditori sociali possono rivalersi sui patrimoni dei singoli soci
solo dopo che il patrimonio sociale si sia rivelato insufficiente
alla copertura di tutto il debito. Nell’ordinamento italiano sono
presenti tre differenti tipologie di impresa che fanno capo alla
forma giuridica della società di persone: