SOCIETÀ DI PERSONE


 

 

Le società di persone sono società definite tali in quanto in esse prevale l'elemento soggettivo, rappresentato dai soci, rispetto al capitale. È l'unico tipo di società non commerciale. Può esercitare solo le attività previste dall'art. 2135 del codice civile. Nelle società di persone, i soci (con l’eccezione dei soci accomandanti della s.a.s.) rispondono illimitatamente e solidalmente per qualsiasi debito contratto nell’esercizio dell’attività. Per i debiti contratti dalla società, cioè, i soci sono chiamati a rispondere sia con il proprio patrimonio privato che con quello della società. I beni personali possono essere salvaguardati solo in virtù del fatto che i creditori sociali possono rivalersi sui patrimoni dei singoli soci solo dopo che il patrimonio sociale si sia rivelato insufficiente alla copertura di tutto il debito. Nell’ordinamento italiano sono presenti tre differenti tipologie di impresa che fanno capo alla forma giuridica della società di persone:


-Società semplice 

-Società in nome collettivo

-Società in accomandita semplice





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